(Decisioni Comunitarie 2000/532/CE del 03/05/00, 2001/118/CE del 16/01/01, 2001/119/CE del 22/01/01, 2001/573/CE del 23/07/01)
Il nuovo catalogo dei Codici CER è costituito da un
unico elenco di rifiuti non pericolosi e pericolosi (la pericolosità è indicata con un *) ed entra in vigore il 01/01/02.
In estrema sintesi le modifiche e le precisazioni stabilite dalla Commissione riguardano:
1. la ridefinizione del codice,
2. l'attribuzione della “pericolosità”,
3. le procedure puntuali per identificare un rifiuto nell'elenco.
- La ridefinizione dei codici CER , oltre ad eliminare 293 codici riportati negli allegati A e D del Dlgs. 22/97 ed inserire 487 nuovi codici, ha comportato:
- la riconferma di 198 CER che rimangono inalterati sia come codice, sia come descrizione che come pericolosità;
- la modifica solo nella descrizione di 273 CER che, pur rimanendo inalterati come codice numerico, risultano modificati nella descrizione;
- la modifica nella descrizione e nella pericolosità di 7 CER che, pur rimanendo inalterati come codice numerico, risultano modificati sia nella descrizione che nella pericolosità;
- la modifica solo nella pericolosità di 5 CER che, pur rimanendo inalterati come codice e come descrizione, risultano modificati come pericolosità;
- L'attribuzione della "pericolosità" nel nuovo catalogo deriva dall'applicazione di due criteri distinti:
- alcune tipologie di rifiuti sono definiti "pericolosi" (*) in quanto la Commissione ha ritenuto che gli stessi presentino una o più delle caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 91/689/CE,
- altre tipologie di rifiuti, definiti "pericolosi" in riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, sono tali solo se le sostanze pericolose in essi presenti raggiungono determinate concentrazioni. A questi codici corrispondono codici di rifiuti non pericolosi "diversi" da quelli pericolosi. Questi codici sono chiamati codici a specchio o speculari.
- Modus procedendi per la classificazione del rifiuto:
- Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. (è' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi in funzione delle varie fasi della produzione).
(Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01).
- Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
- Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
- Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto a)