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Attività dei Dipartimenti

  1. Impianti meccanici
  2. Impianti elettrici
  3. Impianti a pressione
  4. Ascensori e montacarichi in servizio privato

Nei dipartimenti si seguono gli aspetti organizzativi e operativi intrinsecamente connessi allo svolgimento del lavoro in campo.

Di seguito si riporta una sintetica descrizione delle diverse attività.

IMPIANTI MECCANICI

Da un punto di vista normativo per gli impianti meccanici si fa riferimento:

  1. alla legislazione che riguarda gli impianti soggetti a verifica e gli organismi competenti a svolgere le verifiche
  2. alla legislazione e alle norme che riguardano l'aspetto tecnico degli impianti e/o delle verifiche

Gru in porto

Gli adempimenti di verifica in Liguria sono affidati attraverso convenzione all'ARPAL. Risultano soggetti a verifiche le seguenti tipologie di impianto :

e tutti gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg motorizzati, che possono essere suddivisi nei seguenti tipi:
Non risultano soggetti a verifica i seguenti apparecchi:



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Impianti elettrici

Ai fini della sicurezza storicamente gli impianti elettrici si sono affrontati secondo aspetti coerenti con la seguente classificazione:

Quadro elettrico

Le verifiche riguardanti i settori Impianti Elettrici dell'ARPAL sono di conseguenza così distinte:

  1. Verifica impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
    Risultano soggetti i seguenti impianti:
    • aziende e lavorazioni soggette al controllo del Comando dei Vigili del Fuoco ed elencate nel D.M. 12-09-59 (v. art.38, lett. a) del D.P.R. 547/55)
    • camini industriali (v. art.38, lett. b) del D.P.R. 547/55);
    • edifici, opere provvisionali ecc. siti all'aperto (v. art. 39 del D.P.R. 547/55)


  2. Verifica di impianti di messa a terra
    Risultano soggetti tutti gli impianti elettrici che per la protezione contro i contatti indiretti necessitano di impianto di messa a terra.
    Con la verifica dell'impianto di messa a terra si deve valutare il persistere delle condizioni di sicurezza in un impianto elettrico in caso di contatto accidentale (contatto indiretto): pertanto, ed in miglior accordo con la terminologia più attuale, per verifica dell'impianto di messa a terra si deve intendere la verifica dell'efficacia del sistema di protezione contro il pericolo dei contatti indiretti.

  3. Verifica di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
    Sono soggetti gli impianti installati nei luoghi elencati nelle tabelle A e B del D.M. 22/12/59, quali industrie chimiche e petrolchimiche, depositi di materiali infiammabili, distributori di carburante ecc. .

Con l'emanazione del D.P.R. 462 del 22 Ottobre 2001, che entra in vigore il 23 Gennaio del 2002, le verifiche periodiche sugli impianti elettrici subiscono un'importante modifica del quadro giuridico di riferimento. In effetti la nuova norma sposta tale adempimento sull'autoresponsabilizzazione del datore di lavoro referente per l'impianto, che si deve assumere deliberatamente l'onere di attivare la verifica. Questo, da atto passivamente subito come scadenza intrapresa d'ufficio da parte dell'ente pubblico preposto, col D.P.R. 462/01 passa ad avere valenza attiva, consentendo peraltro di poter essere affidata a scelta tra più soggetti abilitati ad erogare la prestazione; la pubblica amministrazione, (in Liguria l'ARPAL) è presente ma non più in isolato monopolio: con apposito provvedimento saranno individuati come abilitati anche soggetti terzi, in regime di libero mercato.



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Impianti a pressione

Con questa generica denominazione ci si intende riferire sia agli “apparecchi a pressione” che agli “impianti termici” .


  1. apparecchi a pressione :

    gli apparecchi a pressione si dividono in :

    • generatori di vapore (fissi e semifissi, a tubi d'acqua o tubi da fumo, grande o piccolo volume d'acqua, con uno o più corpi cilindrici, caldaie ipercritiche, monotubolari, a riscaldamento indiretto, a recupero di calore, ecc.);
    • recipienti a vapore ( accumulatori a vapore, scambiatori di calore, cilindri per cartiere, mangani per lavanderie, autoclavi per tintura o sterilizzatori, ecc.);
    • recipienti a gas in ambiente di vita (serbatoi contenenti gas di petrolio liquefatto, autoclavi per il sollevamento di acqua, vasi di espansione chiusi per impianti termici). Quantitativamente la parte più rilevante è costituita dai serbatoi di GPL che vengono installati presso singole abitazioni o complessi abitativi, o anche a servizio di intere comunità.

    Come già accennato, per le verifiche relative, il Dipartimento di Genova ha in carico l'espletamento del dovuto su tutto il territorio regionale.

    Esistono tre diversi tipi di verifiche:

    • prova di funzionamento a caldo o di esercizio (P.F.);
    • visita interna e/o ispezione completa (V.I.);
    • prova idraulica o pneumatica o decennale (P.I.).

    La P.F. e la V.I. hanno scadenza biennale alternata per i generatori di vapore e per i recipienti di vapore; per i recipienti a gas viene eseguita, di norma, solo la P.F. con periodicità annuale; la prova idraulica viene eseguita, per tutti i tipi di apparecchi, ogni dieci anni.

    Le verifiche di cui trattasi, in relazione alle tipologie produttive di riferimento, sono così suddivise : il 65% delle verifiche nelle medie o grandi industrie, ad esempio centrali termoelettriche ENEL, industrie chimiche (ACNA, INFINEUM, Ferrania, Stoppani), industrie petrolchimiche (IPLOM, SNAM, Arcola Petrolifera), industrie meccaniche (Ansaldo, Fincantieri), industrie alimentari (Agnesi, Carli), aziende ospedaliere (S. Martino, Galliera, Gaslini, S. Corona, S. Paolo ecc.); il restante 35% nelle piccole industrie e nell'artigianato.

    Per quanto concerne gli apparecchi a pressione in ambiente di vita, l'eventualità di presenza di anomalie comporta l'emissione di verbale negativo con successiva rimessa in funzione previa constatazione dell'eliminazione di tali anomalie e conseguente rilascio di relativo verbale positivo. Da sottolineare che l'80% riguarda verifiche su GPL mentre il restante 20% riguarda verifiche di altro tipo di apparecchi nell'ambiente di vita (autoclavi nei condomini, ecc.).

Caldaia

  1. impianti termici :

    gli impianti termici che ricadono sotto il controllo dell'A.R.P.A.L. sono quelli previsti dal Titolo 1 del D.M. 1.12.75 e riguardano il riscaldamento ad acqua calda con temperatura inferiore ai 100 °C e acqua surriscaldata nelle civili abitazioni, con potenzialità non inferiore a 100.000 kcal/h; tale controllo riguarda soltanto i generatori di calore che nella loro intrinseca funzione presentano il rischio di scoppio ed è finalizzata essenzialmente ad evitarlo.

    Per tali impianti è prevista una verifica di funzionamento quinquennale che consiste nel constatare e controllare la rispondenza dell'impianto al progetto preventivamente approvato ed omologato dall'I.S.P.E.S.L. .

    Queste tipologie di impianti si dividono in:

    1. impianti con sistema di espansione a vaso aperto
    2. impianti con sistema di espansione a vaso chiuso

    Anche per questo tipo di impianti viene redatto un verbale con l'obbligo di indicare, oltre che i singoli controlli effettuati ed il loro esito, anche l'attitudine al funzionamento dell'impianto; in caso di giudizio negativo devono essere altresì indicate le modifiche necessarie affinché il medesimo risulti sicuro e regolamentare; nei casi previsti dalle norme, viene redatto un verbale di contravvenzione succesivamente trasmesso alla magistratura.



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Ascensori e montacarichi in servizio privato

L'A.R.P.A.L. è ancora attualmente presente nell'ambito dell'attività di verifica periodica sugli ascensori e montacarichi in servizio privato, cioè quelli istallati in edifici pubblici e privati a scopo ed uso privato, anche se accessibili al pubblico.

Ciò trova le sue origini a seguito della Legge 833/78, nonché dello scioglimento dell'E.N.P.I., per cui l'attività omologativa sugli ascensori transitava all'I.S.P.E.S.L., mentre le ispezioni periodiche afferivano ai Presidi Multizonali delle U.S.L. .

Successivamente, con il trasferimento di diverse attività dalle USL alle ARPA, nonché la cessazione del regime monopolistico dei controlli da parte di strutture pubbliche, ARPAL si è ritrovata a gestire una consistente quota parte di tutto il parco impianti costituito da installazioni in edifici di civile abitazione, di enti pubblici, di strutture di diverso tipo quali scuole, ospedali, uffici; sono esclusi quelli installati presso le industrie utilizzati nel ciclo produttivo.

Non sono soggetti a verifica periodica a carattere obbligatorio gli ascensori e montacarichi:


Fino all'emanazione del DPR 30.4.1999 n° 162 la disciplina per l'impianto e l'esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato era regolata dalla Legge 24/10/1942 n°1415 “Impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato”, articolata da due regolamenti:

Con il DPR 162 la L. 1415 viene abrogata, assieme ad un'altra serie di norme, secondo quanto meglio indicato nel suo art. 20 .

Restano comunque un importante riferimento : D.M. 28/05/1979 n° 1635 - D.P.R. 28/03/1994 n° 268 – D.L.vo. 13/07/1994 n° 48 - Norma UNI 10411, 9/1994.

Esistono poi numerosissimi pareri interpretativi delle norme tecniche emanati dalla “Commissione di studio per gli ascensori e montacarichi” del C.N.R. (pareri che sono vincolanti), nonché dal comitato del CEN o dall'I.S.P.E.S.L.

Nel settembre 1995 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea la Direttiva Ascensori 95/16/CE .

La verifica dell'ispettore tecnico si conclude comunque sempre con la redazione di un verbale in cui sono riportati gli esiti dei singoli controlli e con il nulla osta alla continuità d'esercizio .




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