GRUPPO DI LAVORO ANPA-ARPA-APPA
SU EMAS
SOTTOGRUPPO “SEMPLIFICAZIONI
PROCEDURALI – AMMINISTRATIVE"
Nell'ambito
delle attività del Coordinamento ANPA/ARPA/APPA su Emas, è stato costituito
un Gruppo di Lavoro sulle “Semplificazioni procedurali-
amministrative" formato da Arpa Emilia Romagna, Arpa Liguria, Arpa Piemonte, Arpa Toscana, con l’intento di analizzare lo stato
dell'arte e le possibili proposte
operative per favorire la diffusione di
Sistemi di Gestione Ambientale attraverso lo strumento delle semplificazioni di
tipo amministrativo. Questo risponde non solo ad un indirizzo del
Coordinamento, ma anticipa allo spirito di quanto contenuto nella Proposta di
Regolamento EMAS II all'art 10 comma 2,
nel quale si invitano gli Stati
membri a "esaminare come usare la registrazione EMAS (..)
nell'attuazione e nel controllo della
legislazione ambientale per evitare inutili duplicazioni di attività delle
organizzazioni e delle competenti autorità esecutive".
Il
lavoro del gruppo è stato impostato su due livelli:
1.
ricognizione
a livello nazionale su tutti dispositivi normativi che già prevedono
semplificazioni procedurali - amministrative accordate ad aziende aderenti ai
sistemi ISO 14001 o EMAS.
2.
Proposizione
di possibili agevolazioni amministrative che possono sostanziarsi in:
-
Semplificazioni
procedurali e percorsi alternativi;
-
Utilizzo
di documentazione prodotta nell'ambito del sistema di gestione ambientale
dell'azienda per garantire adempimenti
di normativa.
Tali
agevolazioni possono trovare applicazione a livello locale di normativa ambientale
specifica di settore (acqua, aria, suolo, rifiuti, rumore..), ad approccio
integrato (IPPC, Seveso II, VIA ...) e pianificazione urbanistico territoriale
(Sportello Unico, aree per insediamenti produttivi).
Il presente documento, sintesi della prima
parte del lavoro, può, secondo gli intendimenti del Gruppo, essere sottoposto
alle Regioni con l'intento di innescare una riflessione in merito, con
possibili ricadute legislative.
Nel presentare la rassegna delle normative selezionate si
ritiene opportuno evidenziare i seguenti punti critici rilevati dall'esame delle stesse:
Emerge la tendenza ad equiparare i sistemi di gestione
ambientale attuati secondo EMAS o secondo ISO 14000 generalizzando sul
significato di tali procedure. Al riguardo, ferma restando la valenza di
entrambi i sistemi, si ritiene opportuno che ai fini della concessione di
agevolazioni in particolar modo di tipo amministrativo, sia maggiormente
valorizzato l'impegno che comporta l'attuazione di EMAS in materia di rispetto della normativa ambientale.
Ovviamente agevolazioni di tipo procedurale, quali ad
esempio sinergie di tipo documentale tra Sistema di Gestione Ambientale e
normativa cogente, possono trovare in entrambi i sistemi pari garanzie.
§
Si nota,
in alcuni casi, che è sufficiente una "assunzione di impegno" ai fini
di accedere alle agevolazioni.
Si ritiene opportuno sottolineare la
differenza fra l’accordare la semplificazione alle aziende che dichiarano
semplicemente di impegnarsi o implementare un SGA o che hanno in corso la procedura di registrazione, dalle aziende che hanno già conseguito la certificazione/registrazione.
§
Essendo
isolati, nella normativa esaminata, i riferimenti espliciti al tema
dell'accreditamento degli organismi di certificazione (per le ISO 14000), si
ritiene opportuno avviare un dibattito sulla definizione dei requisiti minimi e
dei criteri che dovrebbero caratterizzare ed armonizzare gli enti di
certificazione operanti in Italia.
NORMATIVA
DI CARATTERE GENERALE
Si riportano di seguito i risultati della ricognizione effettuata (aggiornamento
al 29.02.2000) fornendo una sintesi dei
passaggi significativi di ciascuna normativa analizzata.
LEGISLAZIONE NAZIONALE
L. n.70 del 25/01/94 - Norme
per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di
sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di
audit ambientale
All'art. 5, comma 5, viene data al
Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato la facoltà di
promuovere la conclusione di un accordo di programma con le organizzazione di
categoria interessate, per l'applicazione del Regolamento EMAS presso le PMI,
prevedendo a tal fine anche semplificazioni procedurali e agevolazioni
finanziarie nell'ambito di quelle già stabilite dalla legislazione vigente.
D.Lgs.372/99
(IPPC) - Prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento
All'art. 4, comma 4, è
previsto che qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo la norma ISO
14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento
EMAS, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 4 del
D. Lgs. 372/99, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della
domanda per ottenere l’autorizzazione integrata ambientale, ai fini
dell’adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti.
All'art 7, comma 1 bis, si prevede che
gli impianti, che all’atto del rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale risultino registrati ai sensi del regolamento EMAS, possano
effettuare il rinnovo ogni 8 anni, invece che ogni 5.
D. Lgs.
152/99 - Disposizioni sulla tutela delle acque
All'art. 23, comma 1-bis, in
tema di derivazione delle acque, si dà preferenza alla domanda che, per lo
stesso tipo di uso, garantisce la
maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi
idrici. In caso di più domande concorrenti per usi industriali è altresì
preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero
al Regolamento EMAS.
D. Lgs.
334/99 - Seveso bis
All'art. 6, comma 6, in tema di notifiche, si prevede che
il gestore degli stabilimenti possa allegare alla notifica le certificazioni o
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di
sicurezza e quanto altro predisposto in base a regolamenti comunitari
volontari, come ad esempio il Regolamento EMAS, e norme tecniche
internazionali.
EMILIA ROMAGNA
L.R. 9/99 - Disciplina della procedura di
Valutazione dell'Impatto Ambientale
L'art. 4, comma 6, riconosce, per le
imprese registrate EMAS, l'incremento del 30 % delle soglie dimensionali previste
per l'applicazione della procedura di VIA a progetti relativi ai propri
insediamenti.
Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 1999 n° 960 - Approvazione
delle direttive per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in
atmosfera in attuazione della L.R. 3/99
Al punto 8.1 si riconosce alle imprese
registrate EMAS o certificate ISO 14001 la possibilità di effettuare gli
autocontrolli alle emissioni conformemente al proprio Sistema di Gestione
Ambientale.
L. R.
38/98 - Disciplina della valutazione di impatto
ambientale
La Giunta regionale, in base all'art. 2
comma 6, su conforme parere del Comitato Tecnico di cui all'articolo 12, può escludere
dalla procedura di VIA e sottoporre, su richiesta del committente, alla
procedura di ECO-AUDIT la modifica sostanziale di impianti produttivi. In
questo caso gli esiti della procedura di ECO-AUDIT di cui al Regolamento EMAS
devono essere trasmessi alla Regione.
L. R. 18/99 -
Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in
materia di ambiente, difesa del suolo ed energia
L'art.
20, comma 4, riconosce una riduzione del 40 % sulle spese di istruttoria
tecnica di cui ai commi 2 e 3, nel caso di impianti che dichiarino di
implementare un sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001 ed
ottenere la relativa certificazione da organismo accreditato, ovvero la
registrazione Emas.
L.R. 9/99
- Attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale dei compiti e delle
funzioni amministrative conferiti alla Regione, dal D. Lgs. N.° 112 del
31/03/98, nel settore " sviluppo economico e attività produttive " e
nelle materie " istruzione scolastica " e " formazione
professionale"
Secondo l'art. 17, comma 3, in tema di Procedure semplificate
per attività produttive (realizzazione,
ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione,
riconversione degli impianti produttivi ) si può seguire la procedura
semplificata mediante autocertificazione e silenzio assenso, se non sono
richiesti rilasci di autorizzazioni o nulla osta in materia sismica,
idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica, artistica ed archeologica.
Tale procedura trova applicazione
anche nei confronti di modifiche od
ampliamenti di impianti che sono stati sottoposti a verifica nell'ambito delle
procedure del Regolamento EMAS.
All'Allegato 1, lettera C, si prevede - per le aziende che abbiano ottenuto la
certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente o abbiano ottenuto la
registrazione EMAS - vengono ridotte del 25% gli importi delle polizze
assicurative della responsabilità civile da inquinamento.
Raccomandazione
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 che stabilisce i criteri minimi per
le ispezioni ambientali negli Stati Membri n. 2001/331/CE (GUCE L118/42 del
27/4/2001).
I dati,
le informazioni e la documentazione prodotta da siti registrati EMAS possono
costituire una utile fonte di informazione per le ispezioni ambientali.
NORMATIVA NAZIONALE
L. n 93 del 23/03/2001 Disposizioni
in campo ambientale
Art. 18 - Semplificazioni
delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione
al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS.
In sede
di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni
all’esercizio di un impianto, le imprese registrate EMAS possono sostituire con
l’autocertificazione resa alle autorità competenti le autorizzazioni previste:
- dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 recante
attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 (qualità
dell’aria);
- dal
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela
delle acque e recepimento della direttiva 91/271/CEE e 91/676/CEE;
- dal
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 di attuazione della direttiva
96/61/CEE relativa al-la
prevenzione
e riduzione integrate dell’inquinamento;
- per
la reiscrizione all’Albo di cui alla norma prevista dal decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
Legge comunitaria n. 422 del 29/12/2000 -Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2000
Art. 12
– Discariche di rifiuti: criteri di delega. L’attuazione della direttiva
1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti
dovrà essere informata ad una serie di principi e criteri, tra cui rientra
anche l’introduzione di semplificazioni procedurali per le discariche oggetto
di certificazione ambientale di cui alla norma ISO 14001 e al Regolamento (CEE)
n. 1836/93.
NORMATIVA REGIONALE
EMILIA
ROMAGNA
Delibera
regionale N.ro 2000/2395 del 19/12/2000 Approvazione del Piano Qualità Regionale
Allegato
1 Azione B:
“Interventi a sostegno di progetti di sviluppo di sistemi di gestione globale e
integrata
della qualità nelle imprese e/o sistemi di gestione ambientale EMAS e/o sistemi
di sicurez-za”
Beneficiari
finali: PMI operanti
nelle sezioni C, D, E, F, e della divisione k72, k73, k74 e 090 della
classificazione
delle attività economiche ISTAT del 1991.
Tipologia
di contributi: la
Regione concede contributi in conto capitale per la realizzazione di progetti
finalizzati
agli obiettivi oggetto dell’Azione, pari al 40% delle spese ammissibili.
L’importo delle
spese
ammissibili è compreso tra un minimo di 200 milioni ed un massimo di 480
milioni.
L’acquisizione
di macchinari di prova e controllo e l’acquisizione di macchinari e/o impianti
necessari
al
miglioramento delle prestazioni ambientali sono altresì finanziabili attraverso
le agevolazioni
previste
dalle disposizioni operative della misura 1.1.
Tempi
di realizzazione: 2001.
PIEMONTE
Delibera Giunta Regionale 12 giugno 2000 n. 20-192
Bollettino
Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000 “Criteri e modalità di presentazione e di
utilizzo delle ga-ranzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento
e recupero dei rifiuti di cui al
D.Lgs. n. 22/97.
Allegato
A “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie
per l’esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste
dal D. Lgs. n. 22/97”.
Gli
importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 20% nel caso in cui il
soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO14000 da
organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, e sono ridotti del 40%
per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Reg. CEE 1836/93.
____________________________________________________________________________________
Finanziamenti ambientali per le
imprese
FINANZIAMENTI
COMUNITARI
|
RIFERIMENTI AGEVOLAZIONE |
OGGETTO |
BENEFICIARI |
|
LIFE III |
Progetti innovativi e dimostrativi in
campo ambientale |
Soggetti pubblici e privati europei |
|
PROGETTI IN CAMPO AMBIENTALE |
Co-finanziamento di progetti conformi
alla politica europea in campo ambientale |
Soggetti di diritto pubblico o privato operanti da almeno 2 anni |
|
V PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA |
Co-finanziamento di progetti di RST,
progetti di dimostrazione, progetti di fattibilità (solo per PMI), formazione
attraverso la ricerca, etc. |
Ogni soggetto di diritto fisico e
giuridico con sede nell’U.E. |
|
Garanzie FEI per investimenti di tipo
ambientale e per il risparmio energetico |
Garanzia parziale per investimenti
che abbiano un effetto diretto o indiretto sull’ambiente di durata compresa
tra i 3 e i 10 anni. In pratica una riduzione di circa 0.50% dei tassi |
Imprese fino a 100 dipendenti, priorità alle imprese con meno di
50 dipendenti |
FINANZIAMENTI
NAZIONALI
|
RIFERIMENTI AGEVOLAZIONE |
OGGETTO |
BENEFICIARI |
INFORMAZIONI |
|
L. 341/95 |
Agevolazioni in forma automatica per spese relative a servizi finalizzati
all’adesione di un sistema di gestione ambientale normato (quali EMAS, ISO
14001), ovvero all’acquisizione di marchio di qualità ecologica del prodotto |
PMI localizzate nelle aree depresse; grandi imprese |
Presso il Ministero dell’industria |
|
L.N. 598/94 |
Finanziamenti agevolati per investimenti di tutela ambientale |
PMI industriali e di servizi alla produzione |
Mediocredito Centrale |
|
L.N. 1329/65 (Sabatini) |
Acquisti, anche in leasing, di impianti e macchinari antinquinamento,
che abbiano benefici effetti sull’ambiente esterno all’unità produttiva di
installazione |
PMI dei servizi, commercio, industria e artigianato |
Mediocredito Centrale |
|
L.N. 488/92 |
Ampliamento, ammodernamento finalizzato ad accrescere la produttività
e/o migliorare le condizioni ecologiche, ristrutturazione, riconversione,
riattivazione, trasferimento |
Industria manifatturiera ed estrattiva, artigianato, dei servizi alle
imprese. Le imprese devono essere localizzate nelle zone depresse del
territorio nazionale |
Presso il Ministero dell’industria |