GRUPPO DI LAVORO ANPA-ARPA-APPA SU EMAS

SOTTOGRUPPO “SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI – AMMINISTRATIVE"

 

Nell'ambito delle attività del Coordinamento ANPA/ARPA/APPA su Emas, è stato costituito un  Gruppo di Lavoro sulle   “Semplificazioni procedurali- amministrative" formato da Arpa Emilia Romagna, Arpa Liguria,  Arpa Piemonte, Arpa Toscana,  con l’intento di analizzare lo stato dell'arte e le possibili  proposte operative  per favorire la diffusione di Sistemi di Gestione Ambientale attraverso lo strumento delle semplificazioni di tipo amministrativo.  Questo  risponde non solo ad un indirizzo del Coordinamento, ma anticipa allo spirito di quanto contenuto nella Proposta di Regolamento EMAS II all'art 10 comma 2,  nel quale si invitano  gli Stati membri a "esaminare come usare la registrazione EMAS (..) nell'attuazione  e nel controllo della legislazione ambientale per evitare inutili duplicazioni di attività delle organizzazioni e delle competenti autorità esecutive".

Il  lavoro del gruppo è stato impostato su due livelli:

1.      ricognizione a livello nazionale su tutti dispositivi normativi che già prevedono semplificazioni procedurali - amministrative accordate ad aziende aderenti ai sistemi  ISO 14001 o EMAS.

2.      Proposizione di possibili agevolazioni amministrative che possono sostanziarsi in:

-         Semplificazioni procedurali e percorsi alternativi;

-         Utilizzo di documentazione prodotta nell'ambito del sistema di gestione ambientale dell'azienda per garantire  adempimenti di normativa.

Tali agevolazioni possono trovare applicazione a livello locale di normativa ambientale specifica di settore (acqua, aria, suolo, rifiuti, rumore..), ad approccio integrato (IPPC, Seveso II, VIA ...) e pianificazione urbanistico territoriale (Sportello Unico, aree per insediamenti produttivi).

Il presente documento, sintesi della prima parte del lavoro, può, secondo gli intendimenti del Gruppo, essere sottoposto alle Regioni con l'intento di innescare una riflessione in merito, con possibili  ricadute legislative.


 

Premessa

Nel presentare la rassegna delle normative selezionate si ritiene opportuno evidenziare i seguenti punti critici rilevati dall'esame  delle stesse:

Emerge la tendenza ad equiparare i sistemi di gestione ambientale attuati secondo EMAS o secondo ISO 14000 generalizzando sul significato di tali procedure. Al riguardo, ferma restando la valenza di entrambi i sistemi, si ritiene opportuno che ai fini della concessione di agevolazioni in particolar modo di tipo amministrativo, sia maggiormente valorizzato l'impegno che comporta l'attuazione di EMAS in materia di  rispetto della normativa ambientale.

Ovviamente agevolazioni di tipo procedurale, quali ad esempio sinergie di tipo documentale tra Sistema di Gestione Ambientale e normativa cogente, possono trovare in entrambi i sistemi pari garanzie.

§         Si nota, in alcuni casi, che è sufficiente una "assunzione di impegno" ai fini di accedere alle agevolazioni.

Si ritiene opportuno sottolineare la differenza fra l’accordare la semplificazione alle aziende che dichiarano semplicemente di impegnarsi o implementare un SGA  o che hanno in corso la procedura di registrazione,  dalle aziende che hanno già  conseguito la certificazione/registrazione.

§         Essendo isolati, nella normativa esaminata, i riferimenti espliciti al tema dell'accreditamento degli organismi di certificazione (per le ISO 14000), si ritiene opportuno avviare un dibattito sulla definizione dei requisiti minimi e dei criteri che dovrebbero caratterizzare ed armonizzare gli enti di certificazione operanti in Italia.

 


 

NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE

Si riportano  di seguito i risultati della ricognizione effettuata (aggiornamento al 29.02.2000)  fornendo una sintesi dei passaggi significativi di ciascuna normativa analizzata.

 

LEGISLAZIONE NAZIONALE

 

L. n.70 del 25/01/94 - Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale

All'art. 5, comma 5, viene data al Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato la facoltà di promuovere la conclusione di un accordo di programma con le organizzazione di categoria interessate, per l'applicazione del Regolamento EMAS presso le PMI, prevedendo a tal fine anche semplificazioni procedurali e agevolazioni finanziarie nell'ambito di quelle già stabilite dalla legislazione vigente.

 

D.Lgs.372/99 (IPPC) - Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

All'art. 4, comma 4, è previsto che qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo la norma ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento EMAS, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 4 del D. Lgs. 372/99, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda per ottenere l’autorizzazione integrata ambientale, ai fini dell’adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti.

All'art 7, comma 1 bis, si prevede che gli impianti, che all’atto del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale risultino registrati ai sensi del regolamento EMAS, possano effettuare il rinnovo ogni 8 anni, invece che ogni 5.

 

D. Lgs. 152/99 - Disposizioni sulla tutela delle acque

All'art. 23, comma 1-bis, in tema di derivazione delle acque, si dà preferenza alla domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce  la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi industriali è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al  Regolamento EMAS.

 

D. Lgs. 334/99 - Seveso bis

All'art. 6, comma 6, in tema di notifiche, si prevede che il gestore degli stabilimenti possa allegare alla notifica le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento EMAS, e norme tecniche internazionali.

 

 

LEGISLAZIONE REGIONALE

 

EMILIA ROMAGNA

 

L.R. 9/99 - Disciplina della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale

 

L'art. 4, comma 6, riconosce, per le imprese registrate EMAS, l'incremento del 30 % delle soglie dimensionali previste per l'applicazione della procedura di VIA a progetti relativi ai propri insediamenti.

 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 1999 n° 960 - Approvazione delle direttive per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della L.R.  3/99

 

Al punto 8.1 si riconosce alle imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001 la possibilità di effettuare gli autocontrolli alle emissioni conformemente al proprio Sistema di Gestione Ambientale.

 

LIGURIA

 

L. R. 38/98 - Disciplina della valutazione di impatto ambientale

La Giunta regionale, in base all'art. 2 comma 6, su conforme parere del Comitato Tecnico di cui all'articolo 12, può escludere dalla procedura di VIA e sottoporre, su richiesta del committente, alla procedura di ECO-AUDIT la modifica sostanziale di impianti produttivi. In questo caso gli esiti della procedura di ECO-AUDIT di cui al Regolamento EMAS devono essere trasmessi  alla Regione.

 

L. R. 18/99 - Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia

 

L'art.  20, comma 4, riconosce una riduzione del 40 % sulle spese di istruttoria tecnica di cui ai commi 2 e 3, nel caso di impianti che dichiarino di implementare un sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001 ed ottenere la relativa certificazione da organismo accreditato, ovvero la registrazione Emas.

 

L.R. 9/99 - Attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione, dal D. Lgs. N.° 112 del 31/03/98, nel settore " sviluppo economico e attività produttive " e nelle materie " istruzione scolastica " e " formazione professionale"

 

Secondo l'art. 17, comma 3, in tema di Procedure semplificate per  attività produttive (realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione, riconversione degli impianti produttivi ) si può seguire la procedura semplificata mediante autocertificazione e silenzio assenso, se non sono richiesti rilasci di autorizzazioni o nulla osta in materia sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica, artistica ed archeologica. Tale procedura   trova applicazione anche nei confronti di modifiche  od ampliamenti di impianti che sono stati sottoposti a verifica nell'ambito delle procedure del Regolamento EMAS.

 

VENETO

 
Delibera di Giunta Regionale  n. 2528/99 - Nuova disciplina in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e recupero rifiuti…

 

All'Allegato 1, lettera C,  si prevede - per le  aziende che abbiano ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato  ai sensi della normativa vigente o abbiano ottenuto la registrazione EMAS - vengono ridotte del 25% gli importi delle polizze assicurative della responsabilità civile da inquinamento.

 

MISURE NORMATIVE PER INCENTIVARE L’ADESIONE AD EMAS/ISO 14001 (FONTE Allegato 1 della Newsletter Rete Emas/SGA, N°1- maggio 2001)

 

NORMATIVA EUROPEA

 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati Membri n. 2001/331/CE (GUCE L118/42 del 27/4/2001).

I dati, le informazioni e la documentazione prodotta da siti registrati EMAS possono costituire una utile fonte di informazione per le ispezioni ambientali.

 

NORMATIVA NAZIONALE

 

L. n 93 del 23/03/2001 Disposizioni in campo ambientale

Art. 18 - Semplificazioni delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS.

In sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto, le imprese registrate EMAS possono sostituire con l’autocertificazione resa alle autorità competenti le autorizzazioni previste:

- dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 (qualità dell’aria);

- dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque e recepimento della direttiva 91/271/CEE e 91/676/CEE;

- dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 di attuazione della direttiva 96/61/CEE relativa al-la

prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;

- per la reiscrizione all’Albo di cui alla norma prevista dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

 

Legge comunitaria n. 422 del 29/12/2000 -Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2000

Art. 12 – Discariche di rifiuti: criteri di delega. L’attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti dovrà essere informata ad una serie di principi e criteri, tra cui rientra anche l’introduzione di semplificazioni procedurali per le discariche oggetto di certificazione ambientale di cui alla norma ISO 14001 e al Regolamento (CEE) n. 1836/93.

 

NORMATIVA REGIONALE

 

EMILIA ROMAGNA

Delibera regionale N.ro 2000/2395 del 19/12/2000 Approvazione del Piano Qualità Regionale

Allegato 1 Azione B: “Interventi a sostegno di progetti di sviluppo di sistemi di gestione globale e

integrata della qualità nelle imprese e/o sistemi di gestione ambientale EMAS e/o sistemi di sicurez-za”

Beneficiari finali: PMI operanti nelle sezioni C, D, E, F, e della divisione k72, k73, k74 e 090 della

classificazione delle attività economiche ISTAT del 1991.

Tipologia di contributi: la Regione concede contributi in conto capitale per la realizzazione di progetti

finalizzati agli obiettivi oggetto dell’Azione, pari al 40% delle spese ammissibili. L’importo delle

spese ammissibili è compreso tra un minimo di 200 milioni ed un massimo di 480 milioni.

L’acquisizione di macchinari di prova e controllo e l’acquisizione di macchinari e/o impianti necessari

al miglioramento delle prestazioni ambientali sono altresì finanziabili attraverso le agevolazioni

previste dalle disposizioni operative della misura 1.1.

Tempi di realizzazione: 2001.

 

PIEMONTE

Delibera Giunta Regionale 12 giugno 2000 n. 20-192

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000 “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle ga-ranzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al

D.Lgs. n.  22/97.

Allegato A “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D. Lgs. n. 22/97”.

Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 20% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO14000 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, e sono ridotti del 40% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Reg. CEE 1836/93.

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Finanziamenti ambientali per le imprese

 

FINANZIAMENTI COMUNITARI

 

RIFERIMENTI AGEVOLAZIONE

OGGETTO

BENEFICIARI

LIFE III

 

Progetti innovativi e dimostrativi in campo ambientale

Soggetti pubblici e privati europei

PROGETTI IN CAMPO AMBIENTALE

 

 

Co-finanziamento di progetti conformi alla politica europea in campo ambientale

Soggetti di diritto pubblico o privato operanti da almeno 2 anni

V PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA

 

 

Co-finanziamento di progetti di RST, progetti di dimostrazione, progetti di fattibilità (solo per PMI), formazione attraverso la ricerca, etc.

Ogni soggetto di diritto fisico e giuridico con sede nell’U.E.

Garanzie FEI per investimenti di tipo ambientale e per il risparmio energetico

 

Garanzia parziale per investimenti che abbiano un effetto diretto o indiretto sull’ambiente di durata compresa tra i 3 e i 10 anni.

In pratica una riduzione di  circa 0.50% dei tassi

Imprese fino a 100 dipendenti, priorità alle imprese con meno di 50 dipendenti

 

 

 

FINANZIAMENTI NAZIONALI

 

RIFERIMENTI AGEVOLAZIONE

OGGETTO

BENEFICIARI

 

INFORMAZIONI

L. 341/95

 

Agevolazioni in forma automatica per spese relative a servizi finalizzati all’adesione di un sistema di gestione ambientale normato (quali EMAS, ISO 14001), ovvero all’acquisizione di marchio di qualità ecologica del prodotto

 

PMI localizzate nelle aree depresse;

grandi imprese

 

 

Presso il Ministero dell’industria

 

L.N. 598/94

 

Finanziamenti agevolati per investimenti di tutela ambientale

 

 

 

PMI industriali e di servizi alla produzione

 

 

 

Mediocredito Centrale

 

 

 

L.N. 1329/65

(Sabatini)

 

Acquisti, anche in leasing, di impianti e macchinari antinquinamento, che abbiano benefici effetti sull’ambiente esterno all’unità produttiva di installazione

 

PMI dei servizi, commercio, industria e artigianato

 

 

 

Mediocredito Centrale

 

 

L.N. 488/92

 

Ampliamento, ammodernamento finalizzato ad accrescere la produttività e/o migliorare le condizioni ecologiche, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, trasferimento

 

 

Industria manifatturiera ed estrattiva, artigianato, dei servizi alle imprese. Le imprese devono essere localizzate nelle zone depresse del territorio nazionale

 

 

Presso il Ministero dell’industria