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Le acque di balneazione
(marine e dolci) sono controllate in base a quanto stabilito dal
Decreto
Legislativo del 30 maggio 2008 n°116 "Attuazione della
Direttiva
2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di
balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CE".
Secondo quanto definito dalla
normativa vigente per ciascuna acqua di balneazione è fissato un
programma di monitoraggio prima dell’inizio della stagione balneare. Il
campionamento è eseguito non oltre il quarto giorno dopo la data
indicata nel calendario di monitoraggio. I campionamenti eseguiti oltre
il quarto giorno, rispetto a quanto stabilito nel programma di
monitoraggio, devono essere giustificati al Ministero della Salute con
apposita documentazione che attesti l’impossibilità da parte di ARPAL di
eseguire il campionamento nei tempi e nei modi stabiliti dalla norma.
In caso di situazioni anomale,
il programma di monitoraggio può essere sospeso e ripreso non appena
possibile, al termine della situazione anomala, prelevando campioni in
sostituzione di quelli mancanti a causa dell’anomalia verificatasi.
Il punto di prelievo è fissato
all’interno di ciascuna acqua di balneazione, dove si prevede il maggior
afflusso di bagnati o il rischio più elevato di inquinamento.
Dal 1998, in applicazione alla
L.R. n°39/95 istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente Ligure – ARPAL -, il controllo della qualità delle acque
di balneazione, campionamento ed analisi su tutto il territorio, è
eseguito da ARPAL. La norma regionale succitata è stata sostituita dalla
L.R. n°20 del 4 agosto 2006, che individua all’Allegato A punto 6.g i
controlli analitici delle acque di balneazione come attività
istituzionali obbligatorie dell’Agenzia
I risultati analitici sono trasmessi all'Azienda Sanitaria Locale a cui
compete il giudizio sulla balneabilità.
La nuova normativa in materia
di acque di balneazione prevede la definizione di un profilo per le
acque di balneazione (articolo 6 del D.Lgs. 116/2008); tale profilo
contiene:
a)
La descrizione delle caratteristiche fisiche, geografiche ed idrologiche
delle acque di balneazione e di altre acque di superficie del bacino
drenate delle acque di balneazione interessate, che potrebbero essere
una fonte di inquinamento, rilevanti ai sensi della
Direttiva
2006/7/CE e come previsto dalla Direttiva 200/60/CE;
b)
L’identificazione e la valutazione delle cause di inquinamento che
possono influire sulle acque di balneazione e danneggiare la salute dei
bagnanti;
c)
La valutazione del potenziale di proliferazione cianobatterica;
d)
La valutazione del potenziale di proliferazione di macroalghe e/o
fitoplancton;
e)
Se la valutazione di cui alla lettera b) segnala la presenza di un
rischio di inquinamento di breve durata, sono necessarie le seguenti
informazioni,
ü
Previsione circa la natura, la frequenza e la
durata dell’inquinamento di breve durata previsto;
ü
Informazioni dettagliate sulle restanti cause
di inquinamento, incluse le misure di gestione adottate e le scadenze
fissate per l’eliminazione di dette cause;
ü
Le misure di gestione adottate durante
l’inquinamento di breve durata e l’identità e le coordinate degli
organismi responsabili della loro adozione;
f)
L’ubicazione del punto di monitoraggio.
Secondo quanto definito dalla normativa vigente le acque di balneazione
possono essere classificate di qualità:
ü
Scarsa;
ü
Sufficiente;
ü
Buona;
ü
Eccellente
Tale classificazione è calcolata considerando i dati microbiologici
delle quattro stagioni balneari precedenti alla stagione in corso.
Nella tabella riportata di seguito sono definiti i limiti per ciascuna
classe di qualità.
|
PARAMETRO |
QUALITA’ ECCELLENTE |
QUALITA’ BUONA |
QUALITA’ SUFFICIENTE |
METODO DI RIFERIMENTO |
|
Enterococchi intestinali – ufc/100ml - |
100* |
200* |
185** |
ISO 7899-2-2003 |
|
Escherichia coli - ufc/100ml - |
250* |
500* |
500** |
ISO 9308-1-2002 |
*basato sul calcolo del 95° percentile
**basato sul calcolo del 90° percentile
Salvo specifiche richieste da
parte dei Comuni interessati, da un anno all'altro l'elenco dei punti da
monitorare resta essenzialmente lo stesso, anche al fine di mantenere la
continuità delle informazioni circa la situazione pregressa in una
determinata zona.
Nel 2009 i circa 350 km di
costa ligure sono stati suddivisi in 453 zone, tale suddivisione,
corrispondente alle zone balneazione identificate ai sensi del DPR
470/82 ss. mm. e ii., permarranno senza sostanziali modifiche nel corso
della stagione balneare 2010.
Prima dell’inizio della
stagione balneare 2011 Regione Liguria in concerto con ARPAL e Comuni
Costieri provvederà ad accorpare zone di balneazione, ex DPR 470/82 ss.
mm. e ii, limitrofe con medesime caratteristiche secondo quando è
previsto dalla normativa vigente.
La Stagione Balneare
in Italia inizia il 1° Maggio e termina il 30 Settembre.
ARPAL effettua i controlli per
la verifica della qualità delle acque di balneazione, dal 1° aprile al
30 settembre, con la cadenza prescritta dalla normativa vigente
(1
campione al mese) secondo i criteri e le metodologie stabilite dal D.lgs
116/2008.
I campionamenti e le analisi
sono effettuati dalle strutture territorialmente competenti di ARPAL
(Dipartimenti Provinciali) secondo procedure uniformi.
I campionamenti sono eseguiti,
dove possibile, a 30cm sotto la superficie dell’acqua e in acque
profonde almeno un metro.
Il volume minimo di acqua, che
deve essere prelevata, per eseguire le analisi microbiologiche è di 500 ml.
Il campione è conservato ad
una temperatura di 4°C fino all’arrivo in laboratorio dove viene
analizzato entro le 24 ore successive al prelievo.
I parametri rilevati per ciascuna acqua di balneazione marina sono:
-
Enterococchi intestinali
-
Escherichia coli
-
Temperatura aria
-
Temperatura acqua
-
Direzione
vento
-
Intensità
vento
-
Stato del
mare
-
Direzione
di provenienza onde
-
Intensità
della corrente
-
Stima
visuale altezza onde
-
Condizioni
meteo presenza di pioggia
-
copertura
nuvolosa
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